IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Nel primo anno di applicazione delle norme contenute nell'art. 6 della legge regionale 24 agosto 1992, n. 80 non vienen preso in considerazione, in sede di assegnazione dei contributi, il possesso dei requisiti di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 2 della predetta legge.