IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Nel primo anno di applicazione delle norme contenute  nell'art.  6
della  legge  regionale  24  agosto  1992,  n. 80 non vienen preso in
considerazione, in sede di assegnazione dei contributi,  il  possesso
dei requisiti di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 2 della predetta
legge.